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Codice di Procedura Civile

Art. 611 — Spese dell'esecuzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/611parte di Codice di Procedura Civile
Art. 611. (Spese dell'esecuzione). Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese e' fatta dal pretore con decreto che costituisce titolo esecutivo.

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