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Codice di Procedura Civile

Art. 608 — Modo del rilascio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/608parte di Codice di Procedura Civile
Art. 608. (Modo del rilascio). L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

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