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Codice di Procedura Civile

Art. 605 — Precetto per consegna o rilascio

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Art. 605. (Precetto per consegna o rilascio). Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

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