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Codice di Procedura Civile

Art. 58 — Altre attivita' del cancelliere

ELI /it/codice-procedura-civile/art/58parte di Codice di Procedura Civile
Art. 58. (Altre attivita' del cancelliere). Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

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