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Codice di Procedura Civile

Art. 575 — Termine delle offerte senza incanto

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Art. 575. (Termine delle offerte senza incanto). Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non e' pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice puo' prorogare tale termine fino a quattro mesi.

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