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Codice di Procedura Civile

Art. 568 — Determinazione del valore dell'immobile

ELI /it/codice-procedura-civile/art/568parte di Codice di Procedura Civile
Art. 568. (Determinazione del valore dell'immobile). Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma. Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma. Se il bene non e' soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e' determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo' fornire un esperto da lui nominato.

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