Codice di Procedura Civile
Art. 556 — Espropriazione di mobili insieme con immobili
Art. 556. (Espropriazione di mobili insieme con immobili). Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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