Codice di Procedura Civile
Art. 533 — Obblighi del commissionario
Art. 533. (Obblighi del commissionario). Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nella sua ordinanza. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dalla ordinanza di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche' siano venduti all'incanto. Il compenso al commissionario e' stabilito dal pretore con decreto.
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