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Codice di Procedura Civile

Art. 531 — Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

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Art. 531. (Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili). La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in bozzoli. Delle cose indicate nell'articolo 515 il pretore puo' differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

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