Codice di Procedura Civile
Art. 53 — Giudice competente
Art. 53. (Giudice competente). Sulla ricusazione decide il pretore se e' ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se e' ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
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