Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 53
Codice di Procedura Civile

Art. 53 — Giudice competente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/53parte di Codice di Procedura Civile
Art. 53. (Giudice competente). Sulla ricusazione decide il pretore se e' ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se e' ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 52 Art. 54 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.