Codice di Procedura Civile
Art. 528 — Intervento tardivo
Art. 528. (Intervento tardivo). I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma, ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza. I creditori che hanno privilegio sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
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