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Codice di Procedura Civile

Art. 523 — Unione di pignoramenti

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Art. 523. (Unione di pignoramenti). L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.

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