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Codice di Procedura Civile

Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata

ELI /it/codice-procedura-civile/art/510parte di Codice di Procedura Civile
Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata). Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione. Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

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