Codice di Procedura Civile
Art. 507 — Forma dell'assegnazione
Art. 507. (Forma dell'assegnazione). L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
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