Codice di Procedura Civile
Art. 504 — Cessazione della vendita forzata
Art. 504. (Cessazione della vendita forzata). Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
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