Codice di Procedura Civile
Art. 5 — Momento determinante della giurisdizione e della competenza
Art. 5. (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo.
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