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Codice di Procedura Civile

Art. 488 — Fascicolo dell'esecuzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/488parte di Codice di Procedura Civile
Art. 488. (Fascicolo dell'esecuzione). Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.

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