Codice di Procedura Civile
Art. 479 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Art. 479. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto). Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso e' costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, puo' essere fatta a norma dell'articolo 170. Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche' la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
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