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Codice di Procedura Civile

Art. 473 — Procedimento ed efficacia dell'accertamento

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Art. 473. (Procedimento ed efficacia dell'accertamento). Il presidente, il pretore o il conciliatore, quando ritiene di dovere accogliere l'istanza, nomina con decreto il consulente, scegliendolo in ogni caso nell'apposito albo. Nello stesso decreto il presidente, il pretore o il conciliatore formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere e gli assegna un breve termine per il compimento dell'indagine e per la presentazione della relazione. Alle risposte del consulente si applica la disposizione dell'articolo 442 ultimo comma.

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