Codice di Procedura Civile
Art. 465 — Giudice d'appello
Art. 465. (Giudice d'appello). L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'articolo 450. Si applica la disposizione dell'articolo 453.
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