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Codice di Procedura Civile

Art. 462 — Patrocinio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/462parte di Codice di Procedura Civile
Art. 462. (Patrocinio). Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.

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