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Codice di Procedura Civile

Art. 433 — Rilevanza processuale della denuncia

ELI /it/codice-procedura-civile/art/433parte di Codice di Procedura Civile
Art. 433. (Rilevanza processuale della denuncia). La domanda relativa alle controversie previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429 puo' essere proposta soltanto dopo che e' pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici giorni dalla denuncia. Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia a norma dell'articolo 430 o se questa e' stata fatta ad un'associazione che non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene, sospende anche d'ufficio il procedimento, affinche' sia fatta la denuncia, e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa. Eguale provvedimento il giudice puo' dare quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429. L'omissione della denuncia non puo' essere rilevata per la prima volta in appello.

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