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Codice di Procedura Civile

Art. 431 — Processo verbale di conciliazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/431parte di Codice di Procedura Civile
Art. 431. (Processo verbale di conciliazione). Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti delle associazioni sindacali, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Il processo verbale, depositato a cura di una delle parti o di una delle associazioni entro dieci giorni dalla sottoscrizione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarita' formale. Il processo verbale che non e' depositato a norma del comma precedente, ha valore di scrittura privata autenticata.

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