Codice di Procedura Civile
Art. 427 — Ricorso per revocazione
Art. 427. (Ricorso per revocazione). Il ricorso per revocazione si propone nei casi e con gli effetti di cui agli articoli 395 e seguenti. Il termine di cui agli articoli 325 e 326 decorre per il pubblico ministero dalla comunicazione o dal verificarsi degli avvenimenti ivi previsti.
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