Codice di Procedura Civile
Art. 411 — Capacita' e rappresentanza processuale
Art. 411. (Capacita' e rappresentanza processuale). Possono stare in giudizio per le controversie di cui all'articolo 409 le associazioni sindacali legalmente riconosciute. Il curatore speciale di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e' scelto, quando e' possibile, tra i datori di lavoro o i lavoratori interessati che hanno i requisiti previsti nell'articolo 1 della legge stessa. Il curatore nominato non puo' rifiutare l'incarico sotto pena di risarcimento dei danni. Nel caso di nomina del curatore speciale possono intervenire nel processo singoli interessati, ma in numero non maggiore di tre, tranne che intervengano per mezzo di unico procuratore speciale.
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