Codice di Procedura Civile
Art. 40 — Connessione
Art. 40. (Connessione). Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
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