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Codice di Procedura Civile

Art. 376 — Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

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Art. 376. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

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