Codice di Procedura Civile
Art. 369 — Deposito del ricorso
Art. 369. (Deposito del ricorso). Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita': 1) la quietanza del deposito prescritto nell'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato ; 4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.