Codice di Procedura Civile
Art. 364 — Deposito per il caso di soccombenza
Art. 364. (Deposito per il caso di soccombenza). Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire centocinquanta se la sentenza impugnata e' del pretore, di lire trecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, di lire seicento in ogni altro caso. E' sufficiente un solo deposito quando piu' parti ricorrono con lo stesso atto contro una o piu' parti, anche se per motivi diversi. Non e' richiesto deposito: 1) per i ricorsi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362; 2) per i ricorsi nell'interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell'articolo 368 ; 3) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione; 4) per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie; 5) negli altri casi indicati dalla legge.
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