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Codice di Procedura Civile

Art. 353 — Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza

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Art. 353. (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza). Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti a lui. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto. La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.

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