Codice di Procedura Civile
Art. 341 — Giudice dell'appello
Art. 341. (Giudice dell'appello). L'appello contro le sentenze del conciliatore, del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al pretore, al tribunale e alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
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