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Codice di Procedura Civile

Art. 34 — Accertamenti incidentali

ELI /it/codice-procedura-civile/art/34parte di Codice di Procedura Civile
Art. 34. (Accertamenti incidentali). Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

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