Codice di Procedura Civile
Art. 329 — Acquiescenza totale o parziale
Art. 329. (Acquiescenza totale o parziale). Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
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