Codice di Procedura Civile
Art. 321 — Conciliazione in sede non contenziosa
Art. 321. (Conciliazione in sede non contenziosa). L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.
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