Codice di Procedura Civile
Art. 309 — Mancata comparizione all'udienza
Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza). Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo.
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