Codice di Procedura Civile
Art. 301 — Morte o impedimento del procuratore
Art. 301. (Morte o impedimento del procuratore). Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
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