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Codice di Procedura Civile

Art. 30 — Foro del domicilio eletto

ELI /it/codice-procedura-civile/art/30parte di Codice di Procedura Civile
Art. 30. (Foro del domicilio eletto). Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 44 del libro primo del codice civile puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

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