Codice di Procedura Civile
Art. 293 — Costituzione del contumace
Art. 293. (Costituzione del contumace). La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa e' rimessa al collegio a norma dell'articolo 189. La costituzione puo' avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
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