Codice di Procedura Civile
Art. 283 — Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria in appello
Art. 283. (Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria in appello). Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte interessata puo' riproporla al giudice d'appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale. Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda l'esecuzione iniziata.
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