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Codice di Procedura Civile

Art. 281 — Rinnovazione di prove davanti al collegio

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Art. 281. (Rinnovazione di prove davanti al collegio). Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.

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