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Codice di Procedura Civile

Art. 279 — Forme delle decisioni del collegio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/279parte di Codice di Procedura Civile
Art. 279. (Forme delle decisioni del collegio). Il collegio, quando sospende la decisione della causa perche' ritiene necessaria un'ulteriore istruzione, da' con ordinanza le disposizioni opportune. Quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale definendo il giudizio, il collegio pronuncia sentenza definitiva. Quando decide parzialmente il merito, anche a norma dei due articoli precedenti, o una questione di competenza o altra pregiudiziale senza definire il giudizio, il collegio pronuncia la decisione con sentenza parziale, e con separata ordinanza da' i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise. L'ordinanza e' depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

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