Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 277
Codice di Procedura Civile

Art. 277 — Pronuncia sul merito

ELI /it/codice-procedura-civile/art/277parte di Codice di Procedura Civile
Art. 277. (Pronuncia sul merito). Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, puo' limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione e' di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 276 Art. 278 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.