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Codice di Procedura Civile

Art. 275 — Relazione e discussione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/275parte di Codice di Procedura Civile
Art. 275. (Relazione e discussione). All'udienza del collegio il giudice istruttore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione.

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