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Codice di Procedura Civile

Art. 270 — Chiamata di un terzo per ordine del giudice

ELI /it/codice-procedura-civile/art/270parte di Codice di Procedura Civile
Art. 270. (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo, e il processo si estingue.

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