Codice di Procedura Civile
Art. 260 — Ispezione corporale
Art. 260. (Ispezione corporale). Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico. All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
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