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Codice di Procedura Civile

Art. 255 — Mancata comparizione dei testimoni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/255parte di Codice di Procedura Civile
Art. 255. (Mancata comparizione dei testimoni). Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a lire cento e non superiore a lire duemila, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione. Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.

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