Codice di Procedura Civile
Art. 238 — Prestazione
Art. 238. (Prestazione). Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
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