Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 235
Codice di Procedura Civile

Art. 235 — Irrevocabilita'

ELI /it/codice-procedura-civile/art/235parte di Codice di Procedura Civile
Art. 235. (Irrevocabilita'). La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puo' piu' revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 234 Art. 236 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.