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Codice di Procedura Civile

Art. 226 — Contenuto della sentenza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/226parte di Codice di Procedura Civile
Art. 226. (Contenuto della sentenza). Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila. Con la sentenza che accerta la falsita' il collegio, anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.

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