Codice di Procedura Civile
Art. 2 — Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione
Art. 2. (Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione). La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nel Regno e la deroga risulti da atto scritto.
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